Con un articolo pubblicato sull’Annuario di scienze penalistiche Criminalia Giovanni Fiandaca svolge una serie di approfondite considerazioni sul processo relativo alla cosiddetta trattativa stato-mafia, che si è aperto da poco a Palermo e nel quale politici in auge durante i primi anni novanta e noti mafiosi sono chiamati —insieme— a rispondere dell’accusa di aver violato l’art. 388 c.p., che punisce chi commette violenze o minacce a un corpo politico.
Giovanni Fiandaca è nome notissimo a chiunque si occupi di diritto, non foss’altro perché autore del manuale di diritto penale sul quale si sono affaticati la gran parte degli studenti degli ultimi trent’anni e l’articolo in questione spicca per la serietà della trattazione di questioni tecnicamente complesse e per la capacità di inquadrare queste ultime in un ambito di ben più ampio respiro.
Non è questa la sede per l’esame delle questioni tecniche relative al processo ed ai suoi protagonisti; né —tanto meno— intendo prendere parte alla inevitabile “scelta di campo” che la discussione mainstream sul processo ha prodotto.
Vorrei invece qui esaminare alcuni passaggi del pensiero del professor Fiandaca che, evidenziando categorie concettuali permanenti intorno alle quali ruota la società politica in Italia, possono dunque aver rilievo in termini di analisi storica e, se si vuole, anche filosofica. Temi poi che spero di approfondire in uno studio di maggior respiro, da pubblicare più in là sempre qui su RF.
Le questioni rilevanti
Per quel che qui interessa, l’articolo del professor Fiandaca evidenzia una spiccata propensione della giurisdizione penale italiana a sovrapporsi e, in un certo modo, a sostituirsi, ad ambiti riservati al potere esecutivo dalla tradizionale teoria sulla divisione dei poteri. Tale fenomeno di sovrapposizione / sostituzione prende avvio e si consolida sulla base di due fenomeni che, seppur su piani differenti, convergono nel senso predetto: da un lato, un’impostazione di fondo dell’analisi storica viziata da un approccio complottista; dall’altro, l’esercizio della giurisdizione penale sul modello dell’inquisitio generalis.
Paranoid Style
Quanto al primo aspetto, Fiandaca chiarisce che il lavoro dei pubblici ministeri di Palermo si fonda su una lettura storico-sociologica degli eventi intesa come «tentazione giudiziale di rileggere le dinamiche storico-politiche del nostro paese come se la loro chiave di volta fosse da rinvenire nell’influenza soverchiante esercitata dai poteri criminali». Si tratta, in altre parole di «quella sindrome nota come ‘ossessione del complotto’, che incessantemente alimenta —di epoca in epoca— le teorie cosiddette cospirative della storia: le quali tendono a spiegare avvenimenti che hanno cause plurime e complesse, e perciò difficili da spiegare, come se fossero appunto frutto di diabolici disegni e di strategie unitarie nelle mani di Signori del male o del crimine» (Fiandaca 2012, 74).
Il tema, per la verità, non è nuovo.
Se ne è occupata recentemente Maggie Koerth-Baker sul New York Times in un articolo del 21 maggio 2013, ripreso in Italia da Il Post in un articolo del 26 maggio 2013: tema che aveva trovato la sua prima sistematizzazione in un saggio di Richard Hofstadter del 1965.
Pur a non voler aderire tout court alla connotazione in termini di patologia di buona parte della letteratura c.d. “complottista”, cui fa diretto riferimento il saggio di Hofstadter, va però rilevato come una visione storica fondata sull’idea di una persistente presenza di poteri occulti che manovrano le leve del potere trovi riscontro nel c.d. “Confirmation Bias”, ossia nella inconsapevole tendenza a sopravvalutare gli elementi a favore della tesi che l’osservatore —autodichiaratosi neutrale— ha già pregiudizialmente abbracciato. Ora, se è certo che i rapporti di causa/effetto sono sempre difficili da analizzare, specialmente nell’ambito delle condotte umane, non è tuttavia stravagante affermare che porre a base dell’azione penale una lettura delle vicende storiche sostanzialmente viziata da un pre-giudizio complottista legittima (ed anzi, sollecita) l’invasione del campo riservato all’azione politica, vista come arena governata da forze oscure e, come tali, incontrollabili.
Così impostata la relazione comparativa fra esercizio della giurisdizione penale ed azione politica, viene meno il principio della separazione dei poteri (in forza del quale «compete al potere esecutivo e alle forze di polizia ricercare le strategie di intervento necessarie a prevenire la commissione di atti criminosi o a interromperne la prosecuzione») con la conseguenza che «l’unica legalità possibile finisce con l’essere quella ritagliata sul modello di una lotta alla mafia che vede come unica istituzione competente la magistratura, stigmatizzando come interferenza illecita ogni intervento autonomo di ogni altro potere istituzionale» (Fiandaca 2012, 70).
Inquisitio generalis: la struttura permanente
Se questo è il modello per così dire “storico” che definisce l’orizzonte culturale all’interno del quale operano alcune procure della Repubblica, si fa urgente la necessità di adeguamento del relativo strumentario tecnico, risultando allora insufficienti gli strumenti classici fondati sulla tipicità della condotta penalmente rilevante e sulla preventiva individuazione legale delle fattispecie da perseguire. E a questo punto non c’è altro mezzo da utilizzare se non quello, ampiamente rodato da un esercizio secolare e profondamente radicato nella formazione dei giuristi italiani, dell’inquisitio generalis, intendendosi quest’ultima come l’attività —pregiudiziale alla formulazione dell’accusa— diretta alla ricerca della commissione di delitti, attraverso indagini prive di concreti limiti a garanzia dell’individuo ed al solo fine della ricerca di condotte devianti rispetto ad un paradigma prestabilito di verità sostanziale. Si finisce dunque per adottare una metodologia di investigazione dai confini assai estesi, «che andava alla ricerca di (assai più di quanto non prendesse le mosse da) ipotesi specifiche di reato» (Fiandaca 2012, 83).
In tale contesto, è evidente come ci si trovi esplicitamente al di fuori del modello di esercizio della giurisdizione penale di tradizione accusatoria, fondato sul presupposto della esclusiva rilevanza penale di condotte precisamente individuate e preventivamente definite dalla legge, per lasciar spazio al meccanismo inverso, quello cioè in cui la prospettazione dell’ipotesi criminosa è frutto di una escogitazione a posteriori e residuale. Attraverso dunque un approccio in molte parti generico ed approssimativo nel descrivere le condotte oggetto di imputazione, finisce con l’essere messo in discussione lo stesso principio di tipicità penale, con la conseguente compressione di garanzie fondamentali (habeas corpus, principio di non colpevolezza, riservatezza delle comunicazioni, libertà di associazione) anche in punto processuale.
Punizione di condotte illecite o costruzione di modelli etico/morali?
I teorizzatori più accorti della necessità dell’inquisitio generalis non hanno problemi nel riconoscere l’efficacia e la legittimità di un modello di esercizio della giurisdizione penale impostato in questi termini, in cui l’esercizio del potere politico risulti per definizione sottordinato rispetto al potere giudiziario, fino alla esplicita affermazione della legittimità, in sede di analisi della costituzione materiale, dell’uso «del potere punitivo come strumento di palingenesi politico-sociale o come leva per promuovere il ricambio delle classi dirigenti» (Fiandaca 2012, 93).
Ora, credo che non sfugga il rischio insito nell’accettazione di tale modello: il rischio, cioè, di riconoscere alla giurisdizione penale la sostanziale funzione non già di strumento per la repressione di condotte preventivamente ed in altra sede individuate come illecite, ma di strumento diretto all’orientamento etico/morale dei cittadini: il che costituisce indubbiamente una costante di lungo periodo della comunità politica italiana.
Riferimenti bibliografici
– Hofstadter, Richard. 1965. The Paranoid Style. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
– Fiandaca, Giovanni. 2012. “La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale”. Criminalia – Annuario di scienze penalistiche. Pisa: ETS.
– Koerth-Baker, Maggie. 2013. “Why Rational People Buy Into Conspiracy Theories. The New York Times, 21 maggio 2013.
– Senza indicazione di autore. 2013. “Nella testa dei complottisti”. Il Post, 26 maggio 2013.